Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -
Codice in materia di protezione dei dati personali
Vigenza 27
febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di
conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n.
354.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127,
recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione dei
dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati
personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Titolo I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque
ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato
assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al
comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed
efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli
interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I
sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del
presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u),
del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli
60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a
uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai
fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni
informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica",
i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo
di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni",
una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;
e) "servizio di comunicazione
elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo
2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona
fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la
fornitura ditali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica
che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,
per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati relativi al traffico",
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni
dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il
servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è
necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi
contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì,
per:
a) "misure minime", il complesso delle
misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione
ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli
elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o
comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica",
l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i
dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad
essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione
informatica;
e) "parola chiave", componente di una
credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f) "profilo di autorizzazione",
l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad
essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione",
l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e
alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di
studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) "scopi statistici", le finalità di
indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di
studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di
applicazione
1. Il
presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti
all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in
un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di
dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati
nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi
siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si
applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad
alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte
II.
Titolo II - DIRITTI
DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I
diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime
di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici,in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla
tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di
ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi
di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto
previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del
medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando
non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a
giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da
parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a
nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e
in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da
una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona
che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un
ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è
formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni.
Art. 10.
Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure
volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per
elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle
relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità
delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati
su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il
riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un
esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i
dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che
la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma
intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso
di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati,
i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7,
commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i
costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque
superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere
generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i
dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente.
Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa
essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del
quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o
più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di
credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non
oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I
TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei
dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini
compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto
dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di
buona condotta per determinati settori, ne verificala conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di
cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza
del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e
pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche
promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile
per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto
pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di
dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli,
a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della
personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi
dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del
trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un
trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi
storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi
specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura
dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono
prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata
anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a
seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI
PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili a tutti i
trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del
presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti
le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici
non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in
tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il
trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere
iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata
adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati
e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi
di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei
singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento
dei dati sensibili.Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di
cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di
dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte
di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di
dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c),
d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite
nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari
siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e glia
dempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità
dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei
dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in
caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati
perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati
con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri
o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili
ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al
comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonchè
la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal
Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI
PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso
1. Il consenso non è
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono
per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
divolere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei
casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senzascopo di
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi
contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che
in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente
codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre
che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione
del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anchesenza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente
ai dati personali degli aderentio dei soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre
che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione
od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi
o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene
e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei
limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del
codice di deontologia e di buonacondotta di cui all'articolo
111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o
di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL
TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro
ente,associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nelsuo
complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale
del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso
il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate
solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti
all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI
SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate
al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali
richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste
dalla normati vavigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se
sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle
misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2,
tutti i possibili rimedie i relativi costi presumibili. Analoga informativa è
resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
1. Nel
quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti
da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad
adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e
adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei
sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
1. Il trattamento di dati personali
effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B),
le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti
e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di
determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il
disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo allemisure minime di cui
al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in
relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel
settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del
trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il
trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la
posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di
beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e
diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della
spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera
psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di
selezione del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per
sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti
suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato,
in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con
proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il
Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1,
eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto
sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche
quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un
registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la
sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di
applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante
prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero
delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,e può anche
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le
modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento
della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per
via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con
soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni
di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente
alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previstedalla
normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute
nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento
riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un
soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di
legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del
comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del
Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando
il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a
quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2,
oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
1.
Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante
sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è
tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento
che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un
trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante
e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di
sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante
telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire
informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinquegiorni di cui
all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI
ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati
personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in
conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di
trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso
espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per
la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato
ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento,diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli
25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione
europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce
un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono
garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1.
Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito
dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI
SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO
GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali
relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali
dicui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di
dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I
provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da
essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di
giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati
per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati
alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive
su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48 Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati,
informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con
soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e
dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e
civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a
minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e
divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a
qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da
quella penale.
CAPO III - INFORMATICA
GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
1. Fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e
il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi
delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono
rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal
presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,l'interessato
può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o
segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di
giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria,
sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a
precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi
forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle
generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati
sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o
adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia
apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità
degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione
degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di
sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o
delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e
degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente alle persone
offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al
comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a
terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure
delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di
procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al
comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo
l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo
in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI
POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari
dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o
da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici perfinalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le
forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli
organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo
articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il
Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario
dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati
di forze di polizia, necessarie perle finalità di cui all'articolo
53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento aidati trattati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro
aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni
dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di
strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
1.
Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di
attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei
dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni
dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17
settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con
particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è
correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di
un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto
riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai
dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per
rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i
dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica
dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle
categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non
richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di
conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono
adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero
o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di
ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di
indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO
STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli
articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli
da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonchè
alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del
presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di
operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO
PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè
dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di
dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione
ditale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con
la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai
diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI
PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati
pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o
documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la font face=verdanae di acquisizione dei dati e prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi,
tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i
dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere
inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento,
possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica.
Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la
sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma
2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività
professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio
professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,
ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o aricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o
seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE
ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei
registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,
nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle
generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
1.
Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili
nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello straniero
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di
asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di
rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato
di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri
istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi
di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in
materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e
all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di
dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni
di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di
organi
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè di esercizio
del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le
finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli
concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la
verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni
e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche
pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di
proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla
presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni
politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è
consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività
di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di
controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato
elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità
di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il
rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando
il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in
materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione
delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte,
alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione
dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonchè al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali
obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta,
e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobilistatali, all'inventano
e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon
andamento,dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonchè della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a
soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei
confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni,
ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65,
comma 4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal
presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni
previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla
normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati
in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile;
e) alla concessione di contributi in materia di
formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti,
elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed
enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli
abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli
casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel
presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di
controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine,
per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a
cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche
non statali, nonchè di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a
comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in
particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro
sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la
cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico
le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre
disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi
dell'articolo 391 quater del codice di procedura
penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da
far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma1, è di rango almeno
pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti
istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità
religiose.
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e
sociale
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con
particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione
in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e
trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione
a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di
adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti
temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento
al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere
architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la
fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello
sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre,
conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto
previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene,di
polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse
idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il
pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al
lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione
e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e
locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo
per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero
per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere
esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai
quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della
sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica
interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione
o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in
caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli
di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti
per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a
traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO
SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il
presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di
rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza
l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un
terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere
prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante
è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità.
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CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E
CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati
personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo
76;
c) per il trattamento dei dati
personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono
applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le
professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo
80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra
di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati
personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli
elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto,
anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3,
eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal
medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in
base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il
pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta
del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di
un'attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in
conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo
evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e
di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi
e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove
richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o
telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato
attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono
avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di
cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate
anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture
annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da
permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che,
anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo
interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81
possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento
all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle
strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in
applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per
più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai
soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono
avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di
trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi,
rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti
servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della
prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi
e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi
anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività
amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso
degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di
altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione,
anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anzichè con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o
dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da
uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli
articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa
per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto
previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti
con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di
un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria,
contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo
comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale
la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità
di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il
consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute
o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o
efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa
è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e
80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e
dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
degli interessati, nonchè del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei
dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in
particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a
prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo
di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata
degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui,
l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie,
ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in
occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei
dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad
assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di
pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per
informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati
e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di
volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti
per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82,
comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal
titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali
forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per
iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti coni pazienti e
sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e
cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di
dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario
nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli
altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal
Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in
Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonchè di assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e
di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della
popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo
dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei
a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o
da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i
quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare
lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia
pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa
presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è
lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui
al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta
in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari,
relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione
volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per
la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per
l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi di
interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti
ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di
tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle
persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità
dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare,
nonchè interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione,
l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonchè il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla
legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel
settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo
da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di
necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel
rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali
relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro
della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del
relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta
o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma
3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del
modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi
dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal
modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per
una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del
farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei
modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti
legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla
legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive
finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da
quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra
tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali
soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono
indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le
generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di
risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle
particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di
preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le
disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni
normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano
l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto
legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono
conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede
l'utilizzo.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati genetici
e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati
genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con
particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei
risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono
essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi
al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei
confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche
non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante
le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui
all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei
casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una
cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di
copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di
soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte,
solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a
quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o
in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente
i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella
clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre
che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di
cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione
del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di
accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati
relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia
identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti
in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso
banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata
in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti
dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della
malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate,
di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001,
n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui
all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito
scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare
riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti
scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono
comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi
agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette
finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente
per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le
vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI,
STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il
presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per
scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato
e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico
in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale
(Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento
1. Il trattamento di dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici,
statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono
comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi
comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome
determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica,
dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di
ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per
motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono
documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere
successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o
diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI
STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I
dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per
adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo
che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo
11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per
scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura,solo
se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati
personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando
sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o
attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al
comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei
dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai
trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato
dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche
in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e
alle cautele da osservare nella comunicazione e nella
diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in
archivi
1. La consultazione dei documenti conservati
negli archivi diStato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O
SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per
scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del
presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in
quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione
al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o
scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all'interessato, nè per trattamenti di dati per scopi di altra
natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere
chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui
all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
lettera b), del presente codice e dall'articolo 6 bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di
cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in
nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa
all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto
rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o
scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto
al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate
dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo
conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e
verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi
statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli
ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da
rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi,
alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il
trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle
modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1,
lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso
degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta
dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di
cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire
l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei
sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con
enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste
dall'articolo 44,comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli
incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori
dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste
dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate
dal codice di cui all'articolo106 e l'autorizzazione del Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti
che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal
codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo
106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale,
l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non
tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo
decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della
nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici
relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate
dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute,
dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica
in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca
è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale
sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di
particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di
ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a
livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo
40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza
modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce
effetti significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA
SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per
finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo
anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per
finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di
soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o
autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al
comma1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine
di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie
protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti
previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la
sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello
stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi
compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi
compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli
istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria
e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato
ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della
responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare iricorsi
amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive
materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti
o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare
la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti
pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso
soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o)
del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI
RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E
TELELAVORO
Art. 114. Controllo a distanza
1.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del
telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA
SOCIALE
Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato
dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie
attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del
mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli
enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da
stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED
ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di
cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti
al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti
da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire
la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma
5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi
per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e
comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione
dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed
elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di
cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei
diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento
della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonchè
le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di
assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al
comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5 quater, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA
Art. 121. Servizi interessati
1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali
connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato
o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è
vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un
utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni
dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133
individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di
cuial comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione
tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato a
dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica
nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla
base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del
trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed
utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o
resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e
5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del
pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per
la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato
o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che
è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il
fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del
medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del
fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti,
dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di
comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di
tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai
dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o
alla fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a
richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che
compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio
della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla
località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare
comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in
modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla
fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte
prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di
cui al comma 2, nè le comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le
ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi
limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle
modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella
fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate
provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli
utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1,
2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di
comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha
manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella
misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto
richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il
consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al
trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonchè sull'eventualità
che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore
aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio
consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati
relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di
tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di
comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,
sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica
di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del
servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato
che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione
automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può
richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.
L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i
quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato
specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui
sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto
ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere
comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di
tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il
fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può
richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone
procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della
soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove necessario,
il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono
individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun
abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati
1. Il
Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente
codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee
modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7,
comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle
modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per
comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica o
cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service)
o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi
diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e
24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare
del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel
contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il
consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli
oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale
uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al
momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio di
comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza
fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di
cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo143,
comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la
sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale
il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse
estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse
presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della
conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre
finalità (1)
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e
repressione di reati.
2. Decorso il
termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità
di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
3. Entro il
termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto
motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore
dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e
delle altre parti private ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8,
comma 2, lettera f), per il traffico entrante. Il difensore dell’imputato o
della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore
i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità
indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura
penale.
4. Dopo la
scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione
dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei
delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
5. Il
trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel
rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato
prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche
a:
a. prevedere
in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di
autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’Allegato
B);
b.
disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso
il termine di cui al comma 1;
c.
individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici
incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al
comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma
4 e all’articolo 7;
d. indicare
le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini
di cui ai commi 1 e 2.
(1) Articolo così sostituito
dall'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato
dalla legge 26 febbraio 2004, n.45, di conversione del predetto decreto
legge.